(massima n. 1)
In materia di risarcimento dei danni, la compensazione presuppone che il vantaggio ricavato dopo il fatto illecito, ed a seguito di quest'ultimo, abbia la funzione di riparare al pregiudizio, e che dunque non sono da compensare con il danno subìto quei vantaggi che hanno funzione diversa da quella risarcitoria o di riparazione in generale. Ne consegue che la circostanza che la vettura danneggiata sia stata venduta ad un prezzo superiore, non solo al danno subito, ma anche al valore stesso del bene, comporta che alcun pregiudizio può essere ritenuto sussistente.