(massima n. 1)
La pari responsabilitą nella determinazione dell'illecito, che, con tutta evidenza, discende in egual misura dalla condotta commissiva dell'autore dell'illecito come da quella omissiva del datore che quella condotta non ha impedito, fonda il vincolo di solidarietą tra i predetti con riguardo all'obbligo risarcitorio.