(massima n. 1)
In tema di illecito trattamento dei dati personali, l'esclusione del principio del danno "in re ipsa" presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento. Ne consegue che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur menzionando il danno "in re ipsa", aveva accertato l'offesa arrecata dalla violazione e il relativo danno, derivate dall'ostensione del dato per tipologia e contesto, ossia in uno specifico ambito temporale e socio-lavorativo, sebbene per un tempo ridotto).