(massima n. 2)
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non č assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, puō avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilitā dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).