(massima n. 1)
Nel caso di un atto complesso che riguarda una società di persone e contiene sia la cessione del credito da finanziamento soci sia la modifica dei patti sociali con l'intervento (e approvazione) di tutti i soci, tale atto può essere considerato riferibile alla società stessa anche per le convenute modifiche dell'atto costitutivo (art. 2252 c.c.), configurando così il requisito soggettivo dell'enunciazione suscettibile di autonoma tassazione.