(massima n. 1)
Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile, con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva considerato ai fini del superamento del limite di indebitamento complessivo, l'entità del tributo portato da due avvisi di accertamento, divenuti definitivi prima della data di fallimento, ancorché non registrati nella contabilità della società).