(massima n. 1)
In tema di prove, il parere che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria č acquisibile secondo le forme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali giā presenti in atti, e non anche quando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre in giudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittorio sulla prova. (Rigetta, Corte Assise Appello Catania, 18/11/2016)