(massima n. 1)
Nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari personali non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine bensģ la possibilitą di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale. (In motivazione, la S.C. ha puntualizzato che il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione in ordine al suo "status libertatis"). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Torino, 10/04/2017)