(massima n. 1)
In tema di tema di responsabilitą civile derivante dall'esercizio professionale dell'attivitą sanitaria, al giudizio di accertamento del riparto della corresponsabilitą tra pił coobbligati, proposto dall'assicuratore di uno di essi nei confronti degli altri, non si applica la regola dell'inversione dell'onere della prova prevista nell'art. 1218 c.c. (