(massima n. 1)
La responsabilitā conseguente all'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, connotata da colpa grave, č interamente disciplinata dalla previsione speciale di cui all'art. 541, comma 2, c.p.p., non potendo, pertanto, costituire oggetto di un'autonoma azione risarcitoria civilistica ex art. 2043 c.c.