(massima n. 1)
Qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendo ritenersi lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri di equivalenza della causalitą materiale, di tutti gli eventi di danno che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche dai suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalitą giuridica, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, cosģ, all'autonoma situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riferibile, cioč, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario.