(massima n. 1)
Ai fini della validità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., è necessario che il divieto di svolgere attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro sia contenuto entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, senza compromettere la possibilità del lavoratore di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. Una violazione del patto di non concorrenza può essere riconosciuta solo se le attività vietate sono svolte entro l'ambito geografico e temporale stabilito dal patto stesso.