(massima n. 1)
In tema di patto di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 c.c., la previsione di un corrispettivo annuale, versato su base mensile durante la vigenza del rapporto di lavoro, non viola né i criteri di determinabilitą del corrispettivo, né quelli di congruitą. Si deve infatti valutare, anche ai fini dell'adeguatezza del compenso, l'interesse economico dell'ex datore di lavoro alla stipula del patto, la durata del rapporto di lavoro e la possibilitą di facile determinazione del corrispettivo attraverso operazione matematica. Inoltre, la previsione di un compenso congruo rispetto all'estensione delle attivitą inibite e al territorio interessato dal patto, rende lo stesso legittimo.