Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 13048 del 16 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Un patto di non concorrenza è valido solo se il corrispettivo pattuito non è meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno. La sproporzione economica del corrispettivo rispetto alle limitazioni imposte può comportare la nullità dell'intero patto.

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