(massima n. 1)
Un patto di non concorrenza è valido solo se il corrispettivo pattuito non è meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno. La sproporzione economica del corrispettivo rispetto alle limitazioni imposte può comportare la nullità dell'intero patto.