Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19640 del 11 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La Cassa integrazione in deroga (CIGD) rientra nella previsione dell'art. 2120 c.c., comma 3, per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale č prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale.

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