(massima n. 1)
La Cassa integrazione in deroga (CIGD) rientra nella previsione dell'art. 2120 c.c., comma 3, per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale č prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale.