(massima n. 1)
Nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettivitą rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire necessariamente "ex post", l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da un lavoratore, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto, nella circostanza, la corte del merito, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, pur avendo correttamente individuato il criterio della onnicomprensivitą, aveva poi escluso talune voci retributive, quali il lavoro straordinario, l'indennitą di richiamo in servizio e quella del lavoro spostato, valutando che la non ricorrenza puntuale di tali voci retributive portava ad escluderle, imponendosi "una valutazione globale ed unitaria del dato della frequenza di detti introiti e compensi").