Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26071 del 4 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilitą sussiste ai fini del riconoscimento al socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.(Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata con la quale la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza appellata, aveva condannato l'intimata cooperativa a pagare al socio lavoratore controricorrente sia una somma a titolo di somme trattenute in via integrale per contributi dovuti sul rapporto di lavoro, sia una somma a titolo di T.F.R., in solido con la societą ricorrente, quale committente dei lavori dati in appalto e subappalto).

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