Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 31719 del 10 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il calcolo delle somme dovute per TFR e differenze retributive deve avvenire al lordo delle imposte. Il datore di lavoro mantiene la veste di sostituto d'imposta nell'erogazione delle differenze del TFR, inclusa la rivalutazione, rispettando la normativa fiscale vigente.

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