Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 32886 del 16 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le indennitą di fine mandato (T.F.M.) non sono equiparabili, per il calcolo della deducibilitą fiscale, alle indennitą di fine rapporto dei lavoratori subordinati (T.F.R.) secondo l'art. 2120 c.c., ma vanno considerate secondo la disciplina loro propria, come stabilito dall'art. 105 del T.U.I.R. Questa interpretazione, fissata da una sentenza passata in giudicato relativa a un anno d'imposta precedente, vincola le parti anche per gli anni d'imposta successivi.

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