(massima n. 1)
In tema di trattamento di fine mandato (TFM) per gli amministratori delle societą, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si applicano le stesse limitazioni previste per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. In assenza di una norma specifica che obblighi l'ammortamento delle quote TFM nelle stesse modalitą del TFR, le relative deduzioni nel reddito di impresa devono essere effettuate in base agli importi pattuiti per iscritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 T.U.I.R.