(massima n. 1)
In tema di enti locali, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996 č previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo l'art. 2120 c.c., con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti previsti dalla disciplina pubblicistica, mentre, per quel che riguarda i lavoratori giā in servizio al 31 dicembre 1995, č demandata alla contrattazione collettiva la sola definizione delle modalitā applicative della disciplina.