(massima n. 1)
In caso di cessazione di un rapporto di lavoro a termine presso una pubblica amministrazione, il dipendente ha diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (TFR) sin dal momento della cessazione del rapporto, indipendentemente dalla successiva instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa amministrazione. Tale diritto sorge in forza dell'applicabilitą della disciplina di cui all'art. 2120 cod. civ.