(massima n. 1)
Il diritto dell'assicuratore che si surroga nei diritti del proprio assicurato verso il terzo responsabile del danno dal predetto assicurato subito per effetto di un sinistro derivante dalla circolazione stradale, in relazione al quale l'assicuratore ha pagato l'indennitą, si prescrive, come quello del danneggiato, non pił nel termine biennale a norma dell'art. 2947 secondo comma c.c. bensģ ai sensi dell'art. 2953 c.c. nel termine di dieci anni ove, nei confronti del detto responsabile sia stata pronunciata (anche dal giudice penale) sentenza di condanna generica al risarcimento del danno passata in giudicato, la cui data ne segna la decorrenza.