(massima n. 1)
Colui che accetta l'ereditā con beneficio d'inventario č erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, c.c., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto č tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, c.c. L'accettazione dell'ereditā con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilitā patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis ovverossia al di lā dei beni lasciati dal de cuius.