Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 14626 del 24 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Per gli infermieri assunti dall'Università degli Studi di Napoli e destinati ai policlinici universitari ex art. 1 della l.r. Campania n. 10 del 1978, ratione temporis vigente, il successivo transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali non ha fatto venire meno la continuità del loro rapporto di lavoro, sicché, ai fini della maturazione del trattamento di fine servizio, deve computarsi, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, anche il periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari, in applicazione del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. (così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997), che può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge e limitatamente al caso espresso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.

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