(massima n. 1)
In caso di omissione contributiva, il lavoratore non può chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, ma ha soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338 del 1962.