Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16772 del 17 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di omissione contributiva, il lavoratore non può chiedere all'ente di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, ma ha soltanto l'azione di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'ente la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 1338 del 1962.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.