(massima n. 1)
Anche se una domanda risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., presenta connotati di diversitą rispetto ad una analoga proposta nel precedente giudizio (per esempio, richiedendo somme diverse o facendo riferimento a differenti elementi), rientra comunque nell'ambito del deducibile se basata sulla medesima omissione contributiva.