(massima n. 1)
Nell'ipotesi di costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973, l'esclusione degli aumenti figurativi della contribuzione non può essere contrastata mediante il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 cod. civ., poiché la disciplina inderogabile di legge e le peculiari caratteristiche dell'assicurazione generale obbligatoria precludono l'applicazione di tale principio.