(massima n. 1)
È precluso al lavoratore agire giudizialmente per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi nel caso in cui tali contributi siano prescritti. Il diritto ex art. 2116, co. 2, c.c. si traduce in una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo, che in tanto può essere fatto valere in quanto l'INPS possa ricevere tale contribuzione legittimamente.