(massima n. 1)
Il principio di automaticitą delle prestazioni previdenziali sancito dall'art. 2116, co. 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/95, e ai lavoratori a progetto disciplinati dall'art. 15, D.Lgs. n. 22/15.