(massima n. 1)
Il principio di automaticitą delle prestazioni previdenziali sancito dall'art. 2116 cod. civ., applicabile generalmente ai lavoratori subordinati, non si estende ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, in quanto essi sono personalmente obbligati alla contribuzione. Il mancato pagamento dei contributi da parte del committente non conferisce al collaboratore diritto alle prestazioni previdenziali, salvo esercitare il diritto al risarcimento danni o assumere la contribuzione in proprio per rivalersi contro il committente.