(massima n. 1)
In tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), il principio di automaticitą delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. non trova applicazione poiché tali rapporti sono assimilabili al lavoro autonomo, in cui l'obbligazione contributiva grava sul lavoratore stesso. La tutela previdenziale del collaboratore č garantita attraverso la possibilitą di dichiarare all'INPS l'assunzione dell'obbligo contributivo del committente o di rivalersi nei confronti di quest'ultimo per il risarcimento dei danni.