Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19577 del 15 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), il principio di automaticitą delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. non trova applicazione poiché tali rapporti sono assimilabili al lavoro autonomo, in cui l'obbligazione contributiva grava sul lavoratore stesso. La tutela previdenziale del collaboratore č garantita attraverso la possibilitą di dichiarare all'INPS l'assunzione dell'obbligo contributivo del committente o di rivalersi nei confronti di quest'ultimo per il risarcimento dei danni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.