(massima n. 1)
In materia di previdenza forense, ai sensi degli artt. 2 della L. n. 576/80 e 2116 c.c., si deve intendere per "effettiva iscrizione e contribuzione" la contribuzione che soddisfa in modo pieno l'obbligazione contributiva prevista dalla legge. In caso di versamento di contributi inferiori a quelli dovuti, per effetto dell'applicazione di un minor coefficiente di rivalutazione ISTAT, la pensione di vecchiaia va calcolata sulla base dei redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché quello maggiore dovuto.