Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3278 del 5 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa.

(massima n. 2)

La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole stabilite dalla legge; la critica alla valutazione delle prove proposte dalle parti rientra invece nel giudizio sul fatto demandato al giudice del merito e non può essere oggetto del sindacato della Corte suprema.

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