Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 18097 del 3 luglio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.

(massima n. 2)

In sede di legittimità, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo se emerge un vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito qualifica erroneamente gli indizi come gravi, precisi e concordanti o viceversa, e li ritiene inidonei o sufficienti a dimostrare il fatto controverso.

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