Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 25603 del 1 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

 Chi transige una lite può sempre chiedere il risarcimento di successivi e ulteriori danni non ancora manifestatisi e non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Tali principi sono applicati anche in caso di revisione della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. per aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato. Sul punto la medesima ha rilevato come gli elementi idonei a consentire una revisione della liquidazione del danno siano da ricondurre «ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci ... di determinare l'aggravamento futuro» e «all'impossibilità di prevederne gli effetti» nonché «all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento». 

(massima n. 2)

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

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