(massima n. 1)
In tema di tutela penale del diritto d'autore, in forza dell'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, la Siae ha funzioni istituzionali di vigilanza sull'attivitą di duplicazione delle opere dell'ingegno e, pił in generale, compiti di tutela giuridica ed economica di tali opere, con la conseguenza che l'ente č dotato della legittimazione attiva a richiedere il risarcimento, sia del danno patrimoniale, sia di quello che la sua immagine subisce a causa della abusiva duplicazione, potendo, a tale scopo, costituirsi parte civile nei procedimenti per i reati previsti dalla suddetta legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione č confermata dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dei Beni Culturali 3 dicembre 2002 che ha ribadito la natura della Siae di ente rappresentativo dei titolari di diritti d'autore, ponendosi in armonia con il disposto del richiamato art. 182-bis della legge citata). (Conf. n.3886/95, Rv. 204042). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Bologna, 04/07/2017)