(massima n. 1)
Ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile per l'esercizio di azione risarcitoria, č sufficiente che il preteso danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio, giuridicamente apprezzabile, alla sua sfera di interessi. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la legittimazione alla costituzione di parte civile del coniuge di una vittima di violenza sessuale, pur non essendo stato accertato un danno come conseguenza immediata e diretta del fatto reato all'esito del giudizio). (Rigetta, App. Genova, 19/01/2017)