(massima n. 1)
Presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. che commina l'annullamento del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato, č che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave, mentre presupposto per l'applicazione dell'art. 1893 c.c., che prevede solo il recesso dell'assicuratore č che difetti sia il dolo che la colpa grave. Il relativo accertamento č indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in cassazione, salvo che per vizi di motivazione.