(massima n. 1)
Mentre il presupposto dell'applicazione della norma dell'art. 1892 č che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto invece per l'applicabilitā dell'altra norma dell'art. 1893 c.c. anche nella parte in cui č regolata la riduzione proporzionale dell'indennitā č che difetti sia il dolo che la colpa grave. L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore mentre č a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di due dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entitā del rischio cui esso era esposto.