Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28495 del 5 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema responsabilità ex art. 2043 c.c. per insidia stradale, l'assenza di barriere antiscavalcamento e di un'adeguata illuminazione del tratto stradale è sufficiente a integrare una presunzione di colpa della P.A., che può essere superata soltanto dimostrando la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia; peraltro, non vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. l'assenza di un obbligo ex lege che imponga l'apposizione di reti di protezione, in quanto gli obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nell'osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni, posto che devono essere, anzitutto, salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.

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