Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva negato il risarcimento del danno senza considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca del finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall'esposizione debitoria).

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