(massima n. 1)
Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - relativo ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione - non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto; resta, tuttavia, salva la possibilità per il familiare, che ha prestato gratuitamente l'assistenza necessaria al congiunto, di agire autonomamente nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche a diverso titolo, in considerazione dell'oggettivo pregiudizio risentito in proprio, anche sul piano patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, per il periodo dal sinistro alla liquidazione del danno, in cui l'assistenza era stata svolta esclusivamente dalla madre della danneggiata a titolo gratuito, aveva liquidato, direttamente all'attrice, le spese di assistenza sulla base del calcolo ipotetico della somma necessaria a pagare altri assistenti).