(massima n. 1)
In tema di mobbing, se responsabile degli atti persecutori č esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, č configurabile un'ipotesi di responsabilitā extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'autore dei comportamenti illeciti č soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro: ne consegue l'applicazione dello statuto dell'illecito aquiliano, in particolare con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e al regime della prescrizione.