Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 29310 del 13 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mobbing, se responsabile degli atti persecutori č esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, č configurabile un'ipotesi di responsabilitā extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'autore dei comportamenti illeciti č soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro: ne consegue l'applicazione dello statuto dell'illecito aquiliano, in particolare con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e al regime della prescrizione.

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