(massima n. 1)
La definitiva e totale perdita della capacità di svolgere qualsivoglia occupazione, conseguente a una lesione della salute di rilevante entità, integra un danno patrimoniale per la cui liquidazione, nel caso in cui il soggetto non abbia potuto manifestare alcuna propensione per una determinata attività lavorativa, può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che a tale criterio aveva informato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro riconosciuto in favore di una neonata la quale aveva riportato, in conseguenza dell'illecito, un'invalidità permanente del 92,5%, sul presupposto che, crescendo, non avrebbe potuto svolgere alcun lavoro).