Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32565 del 14 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente; invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente; poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro; infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.

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