(massima n. 1)
Il danno da fermo tecnico di veicolo non č "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilitā, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.