(massima n. 1)
La responsabilità civile per danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e la responsabilità generica aquiliana, ex art. 2043 c.c., non sono escludibili automaticamente per il solo fatto che l'evento dannoso sia stato originato dall'azione dolosa di un terzo. È necessario valutare se la cosa custodita o l'attività svolta fossero oggettivamente esposte al pericolo derivante da un evento del genere o se la propagazione di tale evento fosse connessa a cause straordinarie riconducibili allo stato dei luoghi.