Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità civile per danno da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e la responsabilità generica aquiliana, ex art. 2043 c.c., non sono escludibili automaticamente per il solo fatto che l'evento dannoso sia stato originato dall'azione dolosa di un terzo. È necessario valutare se la cosa custodita o l'attività svolta fossero oggettivamente esposte al pericolo derivante da un evento del genere o se la propagazione di tale evento fosse connessa a cause straordinarie riconducibili allo stato dei luoghi.

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