Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2515 del 3 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità sanitaria, spetta al paziente provare il nesso di causalità tra condotta omissiva del medico e danno. Tuttavia, il giudice di merito deve applicare il criterio della causalità adeguata valutando se, alla luce del "più probabile che non", la condotta omissiva sia stata causa efficiente del danno lamentato. In mancanza di tale connessione causale, come valutato dal giudice di merito, il medico non può essere ritenuto responsabile.

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