Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2812 del 5 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di comportamenti illeciti protratti nel tempo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal singolo episodio, ma dal momento in cui il danneggiato acquisisce percezione del danno nella sua interezza. Tuttavia, fatti rilevanti e generatori di danni devono essere considerati autonomamente se sussiste una distinzione temporale e di carattere tra essi e gli episodi successivi, non coperti da eventuali giudicati penali.

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