(massima n. 1)
In caso di comportamenti illeciti protratti nel tempo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal singolo episodio, ma dal momento in cui il danneggiato acquisisce percezione del danno nella sua interezza. Tuttavia, fatti rilevanti e generatori di danni devono essere considerati autonomamente se sussiste una distinzione temporale e di carattere tra essi e gli episodi successivi, non coperti da eventuali giudicati penali.